mercoledì 29 maggio 2013

Il conflitto di interessi nell’attività dell’agente dei calciatori nella stipula di un contratto.


Il conflitto di interessi nell’attività dell’agente dei calciatori nella stipula di un contratto.

Art. 20, comma 2 Regolamento Agenti dei Calciatori

Com’è noto, la repressione del conflitto di interessi nell’attività dell’agente dei calciatori è tema caratterizzato da costante interesse, considerata la particolare rilevanza rivestita in concreto dalle norme in materia.

La presente tematica trova spazio nell’alveo dell’art. 20 del Regolamento degli agenti dei calciatori FIGC, rubricato “Divieti e conflitti di interesse”, ove sono elencate espressamente le ipotesi che possono ingenerare una situazione di conflitto di interessi per l’agente dei calciatori, da intendersi come la situazione del professionista che si trova a rivestire contemporaneamente due ruoli differenti, con possibilità di interferenza dell’uno sull’altro.
Ciò premesso, la disposizione in commento sancisce il divieto in capo all’agente di rappresentare gli interessi di una o più parti nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e/o tra due società. È opportuno, al fine di ricondurre tale specifica previsione all’interno del quadro normativo di riferimento, richiamare la portata dell’art.16 comma 8 (gli agenti di calciatori hanno l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività, di tal ché l’agente di calciatori in ogni trattativa può rappresentare solo gli interessi di una parte), dell'art. 19, comma 2 (ogni agente deve assicurarsi che il suo nome, la firma e il nome del suo cliente siano indicati in qualsiasi contratto relativo a operazioni in cui è parte) e dello stesso art. 20, comma 3 (è vietato agli agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore, o stipulare accordi con quest'ultimo, per un periodo di 12 mesi dalla data del predetto tesseramento). Merita poi un cenno a sé il comma 9 dell’art. 20, da considerarsi disposizione di chiusura in materia, in quanto categoricamente vieta comunque agli agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti del Regolamento agenti dei calciatori vigente all'epoca dei fatti.

Dalla semplice lettura di tali norme appare evidente come l’impianto normativo architettato dal legislatore sia teso a garantire la trasparenza e l’indipendenza dell’attività dell’agente, valori del resto volutamente sanciti in modo espresso all’interno dell’art. 3, comma 4 del Regolamento.
In altre parole, le suesposte disposizioni vietano incontrovertibilmente la verificazione di ipotesi di rappresentanza simultanea di parti contrapposte nella stessa operazione, viepiù estendendosi il divieto nei 12 mesi successivi al tesseramento del calciatore nell’ipotesi prevista dall’art. 20, comma 3.

Le stesse restrizioni trovano applicazione anche nel caso in cui due agenti, che operano l’uno nell’interesse del calciatore e l’altro del club, siano soci. In tal caso, attribuendosi in capo alla società i diritti economici derivanti dai rispettivi mandati, di tutta evidenza pare concretarsi l’illiceità disciplinare di tali condotte poiché in palese violazione del divieto di agire in conflitto di interessi. Ciò in quanto indirettamente entrambi gli agenti trarrebbero un guadagno derivante da un doppio mandato ricevuto nell’interesse di parti tra loro contrapposte.  


Avv. Nicola Schellino

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